Oggetto: D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell’8 marzo 2020. RACCOMANDAZIONI
IL SINDACO
nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”
Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell’8 marzo 2020;
Ravvisata la necessità, nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”, di diramare raccomandazioni a tutti i cittadini, agli operatori economici e, in generale, a tutti i soggetti operanti sul territorio comunale, al fine di richiamare la loro attenzione sul rispetto delle prescrizioni poste dal D.P.C.M. in oggetto, per contrastare la diffusione del virus Covid-19;
Sentiti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza i responsabili dei competenti uffici comunali;
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”
FA APPELLO
al senso di responsabilità di tutti i cittadini, affinché nell’attuale situazione di grave emergenza sanitaria, si conformino rigorosamente alle prescrizioni igienico-sanitarie ed ai comportamenti sociali stabiliti dal D.P.C.M. 8 marzo 2020recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.
Pertanto, segnatamente,
RACCOMANDA
l’attuazione delle seguenti misure di cui al D.P.C.M. 08/03/2020:
1) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 3, c. 1, lett. b);
2) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari (art. 3, c. 1, lett. c);
3) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitate al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante (art. 3, c. 1, lett. d);
4) l’applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria:
a) lavarsi spesso le mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati ose si presta assistenza a persone malate.
EVIDENZIA I SEGUENTI OBBLIGHI:
ai sensi del D.P.C.M. 08/03/2020, per come integrato dalla Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell’8 marzo 2020,
• a chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità o nella Regione Lombardia o nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, SI APPLICA LA MISURA DELLA QUARANTENA OBBLIGATORIA CON SORVEGLIANZA ATTIVA;
• chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza direttamente – ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 – al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste nell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1/2020.
RICORDA
che ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 08/03/2020, tra le altre, si applicano le seguenti misure:
• divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (comma 1, lett. z)
• sono soppresse le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (comma 1, lett. b);
• sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione (comma 1, lett. c);
• svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione (comma 1, lett. d)
• è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali (diversi dalle attività di ristorazione e bar), all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori (comma 1, lett. f)
• sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, all’interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (comma 1, lett. g).
• sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale (comma 1 lett. a);
• l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri (comma 1 lett. v);
DISPONE E DEMANDA
alle Forze di Polizia Locali di vigilare sull’applicazione, da parte dei titolari dei diversi esercizi interessati dalla normativa, delle prescrizioni – limitazioni e divieti anzi richiamati intimandone, all’occorrenza anche oralmente, il rispetto e rilevando le eventuali trasgressioni per il seguito di legge.
Dalla Casa Comunale, lì 09.03.2020
Il Sindaco
Dott. Vittorio Zito